Art. 11.
(Forma giuridica).

      1. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, della legge 13 giugno 2005, n. 118, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
      2. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383.